Prestito della Speranza

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La Conferenza Episcopale attraverso il Prestito della Speranza intende fronteggiare l’emergenza sociale nell’attuale contesto di crisi economica. Per questo motivo ha istituito un fondo straordinario di garanzia con 30 milioni di euro, destinato a sostenere l’accesso al microcredito sociale delle famiglie che hanno subìto una significativa riduzione del reddito da lavoro, e l’accesso al microcredito delle persone fisiche, delle società di persone e delle società cooperative che intendono avviare o sviluppare una attività imprenditoriale.

Il “Prestito della Speranza”, promosso dalla Cei – Conferenza Episcopale Italiana, è un fondo di garanzia per le famiglie.

L’Ufficio diocesano/Caritas diocesana è l’organismo gestore locale di tutte le attività del prestito ed è istituito dal vescovo. (Tutti i referenti delle diocesi).

L’accesso al credito è possibile per quelle famiglie che, all’atto della presentazione della domanda, versano in condizioni di vulnerabilità economica e sociale.

Nel rilanciarlo, la Cei ha semplificato i criteri di selezione, in modo da ampliare le possibilità di accesso (ora possibile anche per disoccupazione da lungo tempo, lavori precari e irregolari, famiglie anche senza figli, ecc.).

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo due tipologie diverse di prestito:

Il “credito sociale” alle famiglie, di importo non superiore a 6 mila euro.

Il prestito all’attivazione di attività artigianale o imprenditoriale a singoli o a società di persone o cooperative per un valore massimo di 25.000 euro (microcredito all’impresa).

Il tasso annuo effettivo globale (Taeg) applicato ai finanziamenti “credito sociale” non potrà essere superiore al 4,00 per cento; il tasso del microcredito all’impresa sarà equivalente al Taeg medio della categoria pubblicato da Bankitalia scontato del min. 30%

Il piano di rimborso, per ciascun finanziamento deliberato, decorrerà trascorsi 12 mesi dalla delibera e con durata non superiore ai 5 anni.

Il Fondo risponde per il 75% del singolo finanziamento sui crediti sociali, e al 50% sui microcrediti all’impresa.

L’ufficio diocesano verifica la presenza del requisito soggettivo e procede ad una valutazione-approvazione del merito personale e sociale del richiedente, ed entro 15 giorni lavorativi dal primo inserimento della pratica trasferisce alla banca quelle ritenute idonee tramite l’applicativo informatico messo a disposizione dal gestore.

La Banca riceve la richiesta di finanziamento accompagnata dalla valutazione dell’Ufficio diocesano e non deve sindacare la sussistenza del requisito soggettivo essendo il relativo accertamento riservato in via esclusiva all’Ufficio pastorale proponente, ma a sua volta verifica il merito creditizio e di solvibilità del richiedente; entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda alla banca, se ritenuta idonea, invia al gestore la richiesta dell’attivazione della garanzia del Fondo.

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