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Decreto vescovile in materia amministrativa

Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano. Il provvedimento in vigore dal 12 aprile 2021 abroga le disposizioni in materia date il 28 gennaio 2007.   P.N. 23/DE2021   DECRETO DI…

Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano. Il provvedimento in vigore dal 12 aprile 2021 abroga le disposizioni in materia date il 28 gennaio 2007.

 

P.N. 23/DE2021

 

DECRETO DI DETERMINAZIONE

DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

PER LE PERSONE GIURIDICHE SOGGETTE

AL VESCOVO DIOCESANO

 

Visto il can. 1281 C.J.C. che stabilisce la necessità della facoltà scritta che deve essere ottenuta dall’Ordinario, per porre validamente gli atti che oltrepassino i limiti e le modalità dell’amministrazione ordinaria (§1); precisando che spetta al Vescovo diocesano, udito il Consiglio per gli affari economici della Diocesi, determinare la natura degli atti da ritenersi di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche a lui soggette, qualora siano prive di norme statutarie in merito (§2);

Visti i cann. 1291 e 1295 C.J.C., relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;

Considerata la delibera n. 20 ed i successivi aggiornamenti della Conferenza Episcopale Italiana, a proposito della somma minima e massima per gli atti di cui al can. 1292, §1 C.J.C. (cfr. can. 1284 C.J.C.);

Tenuto conto dell’Istruzione in materia amministrativa, approvata dall’Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, in data 1 settembre 2005;

Sentito il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, in data 26.02.2021;

DECRETA CHE SONO DA CONSIDERARSI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE:

  1. Gli atti giuridici che implicano l’obbligo di trasferire o acquisire, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni immobili di qualunque valore;
  2. Gli atti giuridici che implicano l’obbligo di trasferire o acquisire, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni mobili culturali di qualsiasi valore, nonché quelli relativi a tutti gli altri beni mobili, se di valore superiore a € 10.000,00 (diecimila/00);
  3. Gli atti giuridici che implicano l’obbligo di costituire o costituiscono, a titolo oneroso o gratuito, diritti reali di godimento (superficie, servitù, enfiteusi, usufrutto, uso) o di garanzia (pegno e/o ipoteca) su beni immobili e mobili di qualunque valore e ogni altra attività pregiudizievole per il patrimonio;
  4. I contratti di locazione, l’affrancazione e la costituzione di diritti personali di godimento di un bene;
  5. Il contratto di comodato (anche a tempo parziale) e qualsiasi atto giuridico idoneo a trasferire la detenzione a titolo gratuito di un bene immobile o di una sua parte, di qualunque valore;
  6. Gli atti giuridici che comportano la variazione della destinazione urbanistica di un immobile di qualsiasi valore;
  7. Le convenzioni urbanistiche con Enti pubblici e privati (di qualunque natura giuridica);
  8. Le convenzioni con Enti pubblici e privati (di qualunque natura giuridica) che comportano l’assunzione di oneri, obblighi e/o doveri;
  9. L’accettazione di donazioni, eredità e legati;
  10. L’accettazione di liberalità (in beni e/o servizi) disposte da persone fisiche o persone giuridiche, di valore superiore a € 10.000,00 (Diecimila/00);
  11. La rinuncia a donazioni, eredità, legati;
  12. Le transazioni e gli atti giuridici che comportano la rinuncia ad un diritto;
  13. Gli atti giuridici relativi alla realizzazione di nuove costruzioni e di ampliamenti e/o modifiche planimetriche e volumetriche, nonché quelli relativi alle demolizioni;
  14. Gli atti giuridici relativi all’esecuzione di interventi (su beni mobili e immobili) di manutenzione di valore superiore a € 30.000,00 (trentamila/00; pari a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1292, § 1), nonché quelli relativi alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione;
  15. Gli atti giuridici di qualsiasi valore relativi all’esecuzione di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione, aventi ad oggetto i beni culturali e di interesse storico, mobili e immobili, nonché il loro prestito;
  16. Gli atti giuridici che comportano l’inizio, il subentro, la cessione e la chiusura di attività commerciali o industriali, nonché il contratto di affitto o comodato di azienda e quello di associazione in partecipazione;
  17. La costituzione di associazioni, fondazioni, comitati ed enti di qualsiasi tipo (compresa l’adesione ad enti già costituiti), nonché la costituzione di società e l’acquisizione e la dismissione di partecipazioni societarie non quotate;
  18. La costituzione e/o l’estinzione di un ramo di attività ONLUS o ETS o IS;
  19. I contratti bancari, compresi le deleghe e gli affidamenti, e i contratti di finanziamento e/o mutuo, anche gratuito;
  20. L’accettazione di prestiti da persone fisiche, o persone giuridiche, o Enti privati e pubblici;
  21. La concessione di prestiti, ad esclusione di quelli di modico valore, non superiori a € 1500,00 (millecinquecento/00), a motivo di pietà o di carità;
  22. L’emissione e la cessione delle cambiali, l’avallo delle medesime e la concessione di fideiussioni e garanzie personali;
  23. L’acquisto e la vendita di strumenti finanziari (esclusi i soli titoli di Stato italiani per un valore non superiore a € 150.000,00 (centocinquantamila/00; pari alla somma stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1292, §1);
  24. La costituzione di rendite perpetue o vitalizie;
  25. Gli atti con i quali si introduce una causa o si resiste in giudizio davanti alle autorità giudiziarie o arbitrali, le giurisdizioni amministrative e tributarie dello Stato, le giurisdizioni speciali dello Stato, l’accesso ai procedimenti di mediazione, nonché la presentazione dell’interpello;
  26. I contratti (o la loro revoca), a tempo determinato o indeterminato, di lavoro subordinato, nonché la stipula di contratti di collaborazione di durata superiore ad un anno;
  27. Il conferimento o la revoca di incarichi professionali, la stipula o la revoca di convenzioni professionali e /o la stipula o revoca di contratti per prestazioni occasionali; in caso di stipula gli stessi non potranno avere durata superiore a un anno e importo superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00);
  28. La procura generale o speciale;
  29. La concessione di spazi e pareti di immobili per affissioni pubblicitarie o commerciali, la sottoscrizione di contratti pubblicitari e/o di sponsorizzazione;
  30. La concessione di impianti e/o strutture e/o immobili, o sue parti, per l’installazione di impianti o infrastrutture tecnologici, fatte salve le autorizzazioni per i beni sottoposti a vincolo urbanistico, paesaggistico e culturale;
  31. L’ospitalità, per un periodo superiore a 15 giorni, di un ministro ordinato non appartenente al clero diocesano o parrocchiale (anche per un periodo inferiore a 15 giorni per persone laiche non appartenenti al personale di servizio);
  32. L’utilizzo di edifici di proprietà degli enti sottoposti a vigilanza, per attività estranee al culto e all’attività della chiesa cattolica – senza alcuna eccezione per altri culti cristiani e movimenti religiosi – per mostre, conferenze, spettacoli, concerti (cfr. Norme pastorali diocesane per la celebrazione dei sacramenti);

Per tutti questi atti è necessaria l’autorizzazione scritta dell’Ordinario Diocesano, pena la mancata validità degli atti stessi. Ogni richiesta va accompagnata dal parere del Consiglio Affari Economici o Consiglio Direttivo o Organismo Amministrativo dell’Ente. Contestualmente dovranno essere inoltre determinati i procedimenti da osservare per la predisposizione delle pratiche autorizzative, con le competenze da assegnare ai diversi organismi di Curia e agli organismi di corresponsabilità ecclesiale (Collegio dei Consultori, ove richiesto, e Consiglio per gli affari economici della Diocesi di Nocera Inferiore – Sarno).

Mentre stabilisce che il decreto entri in vigore in data odierna, affida ai competenti organismi di Curia il compito di provvedere a garantirne l’adeguata diffusione, conoscenza e applicazione, sia in ambito canonico che civile.

Il presente decreto abroga le disposizioni, date in materia, il 28.01.2007 (P.N. 08/DE2007).

Dalla Curia Vescovile, in Nocera Inferiore, 12 aprile 2021.

 

                                                                                   † Giuseppe Giudice, Vescovo

Il Cancelliere Vescovile

 can. Salvatore Fiocco

 

 

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