Richiesta di accesso a contributo CEI per lavori riguardanti i “Beni Culturali Ecclesiastici” e “L’edilizia di Culto”- anno 2021
Si comunica che per poter accedere ai contributi C.E.I. riguardanti i lavori di cui all’oggetto è necessario che il richiedente inoltri domanda all’Ordinario Diocesano con richiesta di sopralluogo all’U.T.D., come da modello allegato, specificando la natura dei lavori e una stima di massima dei costi per i quali si richiede il contributo; ciò anche al fine di poter stabilire le priorità e procedere alla stesura di un crono programma.
Se la richiesta sarà ammessa a contributo da parte dell’Ordinario Diocesano, il richiedente procederà alla nomina di tecnici, previa presentazione di curriculum vitae, per la stesura di tutti gli elaborati tecnici necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni amministrative e CEI.
Questo ufficio nominerà il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) tra i tecnici componenti l’U.T.D.
Tali richieste dovrà essere presentata all’U.T.D. secondo la seguente tempistica:
- La domanda di accesso a contributo all’Ordinario Diocesano, con richiesta di sopralluogo, entro e non oltre il 30 marzo 2021.
- A seguito di autorizzazione dell’Ordinario Diocesano e comunicazione dell U.T.D.la presentazione di tutti gli elaborati necessari, come da modulo da ritirare in ufficio, entro e non oltre il 30 luglio 2021.
Il non rispetto delle scadenze comporta l’impossibilità di accesso al contributo CEI
Ricordiamo inoltre che dall’anno 2017 la percentuale di contributo è del 70% dell’intero quadro economico, pertanto ai fini del prosieguo di ogni pratica, bisogna presentare un adeguato piano finanziario di ammortamento corredato da documentazione che attesti la fattibilità dell’intervento (es. estratto conto, ecc.).
Un’eventuale alienazione di beni, ai fini della copertura spesa, deve essere effettuata prima della richiesta in oggetto.
Ai fini di una corretta presentazione della richiesta si invita i rev.mi parroci di reperire preventivamente i Titoli di proprietà degli immobili con relativa Nota di Trascrizione Immobiliare rilasciata dall’archivio notarile competente e di verificare nel contempo la corretta corrispondenza della proprietà (catastale) tra il bene oggetto della richiesta e l’ente richiedente, da presentare insieme alla richiesta all’Ordinario Diocesano. Sulla visura catastale deve essere riportato nel campo proprietà: “Parrocchia di” e non “Chiesa di”.
Si precisa che detta corrispondenza è OBBLIGATORIA per tutti gli enti (Parrocchie) ed è una condizione indipendente dalla richiesta di contributo, pertanto si sollecita i parroci di provvedere a tale richiesta facendo pervenire all’UTD copia dell’atto di proprietà e visura catastale aggiornata di tutti i beni afferenti alla parrocchia.
Di seguito il testo integrale dell’Ufficio Nazionale BCE della CEI per la Documentazione Richiesta per titolo di proprietà e documentazione catastale:
Titolo di proprietà: Inviare esclusivamente la nota, relativa all’ispezione ipotecaria [1] (non anteriore a tre mesi), rilasciata dall’Ufficio Provinciale competente del Reparto Servizi di Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate (ex Conservatoria RR.II.) che indichi l’ente titolare del diritto di proprietà, per tutte le particelle catastali interessate dall’intervento.
Nel caso le particelle indicate nella nota aggiornata avessero diversa denominazione catastale rispetto all’attuale, inviare visura storica catastale attestante la variazione di denominazione.
L’ispezione ipotecaria permette la consultazione dei registri, delle note e dei titoli depositati presso i Servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia. Con l’ispezione ipotecaria è possibile visionare informazioni riguardanti le tipologie di formalità presenti nella banca dati ipotecaria: le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni. Nella formalità trascrizioni, per lo più relative ad atti di trasferimento o costituzione di diritti su beni immobili, il soggetto referenziato nell’ispezione può comparire come parte “a favore” (per esempio, l’acquirente) o come parte “contro” (per esempio, il venditore).
Verificare attentamente che:
– la nota non sia anteriore ai 3 mesi rispetto alla data d’invio;
– sussista la corrispondenza esatta delle particelle catastali indicate nella nota (o nella visura catastale storica) con quanto indicato nel resto della documentazione. Altra documentazione (es. visure catastali, decreti vescovili, ecc.) non è ritenuta idonea.
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Diocesano
Arch. Angelo Santitoro